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Il mutuo fittizio stipulato per estinguere il debito derivante dal conto corrente bancario

E’ nullo il mutuo stipulato al fine di estinguere un debito derivante dal conto corrente intrattenuto con il medesimo istituto di credito mutuante quando il saldo debitore del conto deriva da illegittime appostazioni contabili per capitalizzazione trimestrale degli interessi, tassi ultralegali e cms non espressamente convenute.
Pubblicato da Avv. Francesco Gervasi da Catania, CT

Sovente il saldo del conto corrente risultante dall’ estratto conto non corrisponde alla effettiva e legittima situazione contabile perchè è il risultato di addebiti effettuati in virtù di clausole contrattuali nulle ( capitalizzazione trimestrale degli interessi,commissioni sul massimo scoperto, postergazione delle valute, applicazione di tassi ultralegali in mancanza di espressa previsione contrattuale, tassi ultra soglia ex L. 108/1996 ).
In seguito alla rielaborazione dell’ intero rapporto il credito apparentemente vantato dalla banca si rivela inferiore a quello rinveniente dai documenti bancari o, addirittura, insussistente.
Il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del denaro.
La traditio o consegna può essere realizzata validamente anche attraverso l’accreditamento in conto corrente della somma concessa in prestito al mutuatario, tuttavia, nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato al fine di estinguere un debito del conto corrente che è solo apparente perchè derivante dalla illegittima applicazione di oneri non dovuti, il mutuatario non solo non ottiene alcun beneficio dal mutuo, visto che il capitale concesso è destinato a coprire un saldo illegittimo, ma può anche subire ingenti danni patrimoniali dal pagamento delle rate o dalla pretesa creditoria della banca.
La banca consegue invece un duplice risultato utile perchè, da un lato, il mutuo, garantito da ipoteche o fideiussioni, agevola il soddisfacimento della pretesa economica della banca, dall’ altro consente alla banca di percepire gli ulteriori interessi pattuiti quale corrispettivo di una somma mai, in realtà, utilizzata dal beneficiario apparente.
La somma solo in apparenza esce dalla disponibilità della banca perchè destinata a soddisfare un credito che non sussiste o che, comunque, non potrebbe ricevere tutela giuridica in caso di opposizione alla ingiunzione di pagamento.
In un contratto siffatto difetta la causa intesa come interesse concretamente perseguito dalle parti o funzione del singolo e specifico contratto posto in essere dalle parti, a prescindere dal relativo stereotipo astratto e, conseguentemente, deve ritenersi nullo per difetto di causa ex art. 1418-1325 n°2 c.c.
La medesima fattispecie potrebbe essere inquadrata nell’ ambito del negozio collegato, il quale implica una pluralità di prestazioni tra loro connesse le quali, però, non sono riconducibili ad un unico rapporto bensì inquadrabili in distinti schemi causali. Il comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli contratti ma anche il loro collegamento al fine di raggiungere un risultato ulteriore, emerge dalla circostanza inespressa ma presupposta di volere subordinare il contratto di mutuo al ripianamento di una pregressa esposizione debitoria rinveniente dal conto corrente. L’ effettivo scopo del mutuo trascende quello del finanziamento come si evince dalla utilizzazione della somma mutuata e dell’ accettazione del correntista di non utilizzarla per altri fini.
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza ,del 04-12-2006,ha dichiarato che il contratto di mutuo, in tal caso, deve ritenersi stipulato in frode alla legge, in violazione dell’ art.1344 c.c., perchè concluso al solo fine di estinguere una illecita scopertura del conto corrente. Il Tribunale di Latina ha invece correttamente osservato che in casi simili, a seguito della stipula del mutuo, identica era rimasta la posizione debitoria del mutuatario nei confronti della stessa banca in quanto fermo restando il debito del cliente esso viene trasformato da breve a lunga scadenza ed assistito da garanzie ipotecarie o fideiussorie che, altrimenti, la banca non avrebbe potutio ottenere.
Il vero scopo della operazione sarebbe quello di creare una obbligazione virtuale per ottenere garanzie fideiussorie o ipotecarie che agevolano il soddisfacimento del credito.
Non assolvendo, in tal caso, la sua funzione tipica di finanziamento, il mutuo va dichiarato nullo per difetto di causa ex art.1418 c.c.
La nulità per difetto di causa di un mutuo di scopo è stata espressamente dichiarata dalla Corte di Cassazzione, sent. n° 8564/2009, risultando accertata la mancata ultimazione dei lavori di un complesso edilizio per la quale il mutuo era stato concesso, perchè l’ accordo appariva ab initio incentrato sul pagamento di debiti preesistenti del mutuatario.
Merita, infine, ricordare , che il Tribunale di Bari, sent. del 29-10-2008, ha stigmatizzato la prassi delle banche di applicare ai piani di ammortamento c.d. alla francese tassi diversi da quelli previsti nel contratto di mutuo, in violazione dell’ art.1284 c.c.
In detti piani di ammortamento l’ interesse applicato è quello composto e non già quello semplice di cui all’ art. 821 comma 3 c.c.
E’ prassi consolidata delle banche Italiane indurre i correntisti a stipulare contratti di mutuo al fine di estinguere il debito derivante dal conto corrente passivo affidato.
La somma concessa dall’ istituto mutuante viene direttamente accreditata sul conto corrente passivo affidato intrattenuto dal mutuatario / correntista con il medesimo istituto di credito.
Per effetto dell’ accreditamento del capitale concesso in mutuo il debito apparentemente derivante dal conto corrente viene ripianato.
Tuttavia, posto che il saldo debitore del conto è illegittimo, perchè formatosi con il metodo della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ultralegali, non ha luogo un effettivo spostamento patrimoniale dalla banca al cliente; quest’ ultimo, infatti, non può disporre del capitale concesso per fini diversi dal ripianamento della apparente posizione debitoria rinveniente dal conto corrente.
Di fatto la somma concessa in prestito non esce dalla disponibilità della banca, la quale percepirà illegittimamente gli interessi maturati e maturandi sulle rate di un mutuo mai erogato.
E’ possibile, in tal caso, citare in giudizio la banca affinchè il Tribunale accerti e dichiari la nullità del mutuo nonchè condanni la banca alla restituzione in favore del mutuatario delle rate di mutuo scadute e corrisposte alla banca perchè, di fatto, il capitale non è mai stato erogato.
Si tratta di una fictio in quanto la banca non ha fatto altro che finanziare se stessa.
Come diceva il beato Giovanni Paolo II ” non abbiate paura”, in questo caso, di far valere i Vostri diritti, perché anche le banche sono soggette alla legge ed alle decisioni dei Magistrati.

 

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