La nullità della clausola di rinvio agli usi su piazza travolge anche la previsione del tasso di interesse debitore eventualmente indicato in contratto.
Corte di Appello di Catania – Prima sezione civile – dr.Pennisi, dr.Cardile,dr.Miraglia- ordinanza del 27-11-2009 depositata in cancelleria il 03-12-2009 – resa nel giudizio di appello n°878/2009 R.G. promosso da Gervasi Francesco nella qualità di erede del dott.Lorenzo Gervasi contro il Banco di Sicilia – avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n°1621/2008 –
Pubblicato da Avv. Francesco Gervasi, CT
Il Tribunale di Siracusa nella sentenza n°1621/2008 aveva dichiarato la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonchè condannato il Banco di Sicilia alla restituzione, in favore degli eredi del correntista ( dott. Lorenzo Gervasi ),delle somme illegittimamente addebitate a detto titolo sul conto del loro congiunto, tuttavia aveva ritenuto valido e legittimo il tasso di interesse debitore applicato dal Banco nel corso del rapporto nonostante il contratto prevedesse un rinvio agli usi di piazza per la determinazione del tasso di interesse ( la nullità della clausola di rinvio agli usi su piazza è stata sancita dalla L. n°385/1993). Il Tribunale di Siracusa, a pag. 5 della sentenza n°1621/08, ha affermato : ” Quanto alla clausola di rinvio agli usi di piazza, vero è che l’ art. 7 del contratto intercorso tra il dott. Lorenzo Gervasi e il Banco di Sicilia prevede che gli interessi dovuti dal correntista al Banco si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza, ma ciò salvo patto diverso” : nel caso di specie, il contratto stabilisce che il tasso di interesse debitore è quello praticato alla clientela durante il periodo di espsizione e risultante di volta in volta dagli avvisi esposti nei locali del Banco. Esso risulta attualmente nella misura del 23,50 % e sarà in tale misura o in quella diversa misura risultante dagli avvisi suddetti dal momento in cui il conto risulterà debitore per partite liquide entro i limiti del fido eventualmente consentitoci. Ne discende che la pattuizione relativa al tasso di interesse debitore è sufficientemente determinata e determinabile ai sensi dell’ art.1284 ultimo comma c.c. ( peraltro trattasi di contratto stipulato anteriormente alla L. n°154/1992 e del D.lg.vo n°385/1993). Nell’ atto di appello la difesa del correntista ( avv. Gervasi ) ha evidenziato che, sebbene il DLgs 385/1993 all’ art. 161 sesto comma avesse espressamente previsto che i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori, la nuova disciplina di cui all’ art.117 del TUB ( che prevede , in presenza della clausola di rinvio agli usi di piazza, l’ applicazione del tasso dei BOT tempo per tempo vigente), incide su quegli effetti che sono destinati a realizzarsi sotto la vigenza della nuova legge. La Corte di Cassazzione ha affermato, in più sentenze, il principio secondo cui nei contratti di durata lo ius superveniens è applicabile ai rapporti ancora in vita alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Ciò significa che l’ innovazione legislativa deve trovare applicazione per quei rapporti che, seppur sorti anteriormente, sono ancora in corso. L’ art.117 del TUB, pur non potendo determinare la nullità dei contratti già conclusi alla data della sua entrata in vigore, impedisce, tuttavia, che essi possano produrre per l’ avvenire ulteriori effetti in contrasto con quanto da essi stabilito. La difesa del correntista, date dette premesse, ha concluso che il contratto sebbene fosse stato stipulato prima dell’ entrata in vigore del TUB, non ha esaurito i suoi effetti a quella data, perchè il conto è stato chiuso nel 2003, pertanto deve trovare applicazione il tasso nominale dei BOT, per il periodo che va dalla entrata in vigore del Dlgs 385/1993 alla chiusura del conto avvenuta nel 2003. La difesa del correntista ha , tra l’ altro, evidenziato che il tasso indicato in contratto era stato variato arbitrariamente dalla banca alla prima chiusura trimestrale successiva alla apertura del conto e, pertanto, non era condivisibile la tesi del Tribunale di Siracusa in ordine alla presunta sufficente determinabilità del tasso applicato. La Corte di Appello, con la ordinanza sopra richiamata, in accoglimento delle doglianze dell’ appellante, ha disposto il richiamo del CTU già nominato dal Tribunale, affinchè ridetermini il saldo del conto corrente, applicando il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro di cui all’ art. 117 TUB in luogo del tasso arbitrariamente applicato dalla banca. Detto ricalcolo ha comportato un riconoscimento di un ulteriore credito del correntista verso la banca, quantificato dal CTU nella relazione peritale depositata nella cancelleria della Corte. Detta decisione della C.di App. di Catania rimette in discussione tutti i contratti del Banco di Sicilia stipulati nel 1980 che, da un lato, contemplavano la clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione del tasso di interesse e, dall’ altro, prevedevano un tasso indicato espressamente per iscritto ed in punti percentuali che, tuttavia, veniva unilateralmente modificato alla prima chiusura trimestrale successiva alla apertura del conto.